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Il governo contro i ‘bagarini’: multe fino a 180mila euro

Il governo ha presentato questa mattina un emendamento alla legge di bilancio per contrastare il fenomeno del secondary ticketing

11 Novembre 2016

biglietti_bagariniROMA – Il governo ha presentato questa mattina un emendamento alla legge di bilancio per contrastare il fenomeno del secondary ticketing ossia, si legge nella relazione illustrativa, “il collocamento di biglietti per manifestazioni di spettacoli acquistato online in maniera massiva da apposite piattaforme e successivamente rivenduti a prezzi maggiorati molto superiori rispetto al prezzo esposto sul biglietto”. Si tratta in pratica di una norma contro la rivendita di biglietti a prezzo maggiorato da parte dei cosidetti ‘bagarini’. Tra le sanzioni, multe fino a 180 mila euro.

Franceschini: “Fenomeno intollerabile”

Per il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini si tratta di “un fenomeno intollerabile e i fatti di questi giorni dimostrano che non è sufficiente l’autoregolazione ma serve un intervento legislativo”. Per il governo, si legge ancora nella relazione illustrativa, “il secondary ticketing determina forti danni a carico dell’erario per mancata corresponsione di maggiori imposte, nonché, come evidente, a carico dei consumatori/utenti – penalizzati dal ricarico spesso fortissimo sul prezzo con grave distorsione della fruizione – nonche’ degli autori/editori e degli artisti interpreti o esecutori per mancata corresponsione dei relativi diritti”.

La norma ‘anti-bagarini’, nella legge di bilancio

La nuova norma, depositata dal Governo alla Camera come emendamento alla legge di bilancio, stabilisce il divieto di esercitare questa attività di rivendita da parte di soggetti diversi dagli organizzatori di spettacoli e da quelli titolari di biglietterie automatizzate autorizzate prevedendo le relative sanzioni.

Ecco le sanzioni previste

Il collocamento di titoli di accesso effettuato da qualsiasi diverso soggetto è sanzionato, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e, nei casi determinati con il decreto di cui al presente comma, con sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

2016-11-11T15:05:46+01:00