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Monopattini, hoverboard e segway: ecco cosa cambia con il nuovo decreto

Il 27 luglio partirà la sperimentazione della cosiddetta micromobilità elettrica: ecco le novità

ROMA – Il 27 luglio è entrata in vigore il decreto ministeriale sui monopattini elettrici, il cosiddetto ‘dm micromobilità’ . Il documento (formato da 7 articoli), permetterà ai comuni che vorranno aderire,  di far partire la sperimentazione di monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel.

La sperimentazione potrà prendere avvio da subito nelle città che aderiranno e permetterà la circolazione a questi mezzi non previsti dal Codice e dunque fino ad oggi vietati. Il decreto, attuativo di una norma della legge di Bilancio 2019, stabilisce che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel potranno circolare in ambito urbano, previa delibera comunale, su alcune aree, tutelando la sicurezza di tutti. La sperimentazione, che dovrà essere chiesta dalle singole città entro un anno dall’entrata in vigore del dm, potrà durare minimo un anno e massimo due anni.

Attenzione ai limiti di velocità – La circolazione di monowheel e hoverboard sarà ammessa solo nelle aree pedonali e a velocità inferiore a 6 km/h. Nelle aree pedonali potranno circolare anche i segway ed i monopattini ma sempre entro i 6 km/h. Segway e monopattini saranno ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, a velocità non superiore a 20 km/h. Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti.

Quando si può circolare – Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno e se le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, questi mezzi ,se sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catarifrangenti rossi o di luce rossa fissa,  non potranno essere utilizzati ma solamente condotti o trasportati a mano.

Il monopattino – Rientra nella categoria di dispositivo non autobilanciato quindi la sua potenza nominale massima non dovrà superare i 500 W e dovrà essere dotato di segnalatore acustico.

Dispositivi ammessi alla sperimentazione – Saranno ammessi alla sperimentazione solo hoverboard, segway, monopattini e monowheel. Questi dispositivi dovranno riportare il relativo marchio di conformità Ce (ai sensi della direttiva 2006/42/Ce) e non potranno essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore e saranno destinati a essere utilizzati in piedi.

I requisiti per la guida – I mezzi per la micromobilità elettrica potranno essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria Am. Su tali dispositivi sarà vietato trasportare passeggeri o cose. Vietata ogni forma di traino. L’andamento dei mezzi dovrà essere regolare “in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie”. Dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, i conducenti dovranno indossare i giubbotti o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Le regole per i Comuni – Prima di adottare il piano della sperimentazione della micromobilità elettrica, compresa la regolamentazione della sosta, i comuni dovranno individuare infrastrutture stradali o parti di strada utilizzabili da monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel. Sulle strade che comporranno i vari percorsi, dovrà essere montata una specifica segnaletica stradale verticale e orizzontale. Se il comune  istituirà o affiderà servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, dovrà prevedere specifiche aree per la sosta, in particolare nei punti di scambio più elevato, con l’obiettivo di garantire “una fruizione più funzionale dei dispositivi ed evitare il possibile intralcio di marciapiedi e aree pedonali da parte di dispositivi abbandonati in posizioni non consentite e non sicure per i pedoni”. Le città aderenti alla sperimentazione dovranno anche prevedere, nell’istituzione o nell’affidamento del servizio di noleggio, l’obbligo di coperture assicurative per l’espletamento del servizio stesso. Le sperimentazioni autorizzate avranno durata minima di 12 mesi e tre mesi prima del termine dovranno comunicare i rusultati ottenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasposti. 

 

2019-08-01T15:16:28+02:00