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Voli cancellati per il Coronavirus? Le regole dell’Enac per chiedere i rimborsi

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, fa chiarezza su come comportarsi per i casi di cosiddetta 'forza maggiore'

29 Febbraio 2020

ROMA – Viaggiare in aereo con l’emergenza Coronavirus in atto, sta diventando sempre più difficile, soprattutto per l’italia. Numerosi sono gli eventi annullati o rimandati e in molti si chiedono cosa fare con i biglietti aerei già acquistati. A fare chiarezza è intervenuto l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) che afferma: 

“A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l’espansione della epidemia Covid19, l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, fornisce le seguenti informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta ‘forza maggiore’: i passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo e cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore; non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore“.

 

2020-02-29T15:25:01+01:00