Tutti conoscono la tredicesima mensilità – nota anche come gratifica natalizia o semplicemente come tredicesima – che si aggiunge a dicembre alla retribuzione ordinaria. Si tratta di un diritto di tutti i lavoratori dipendenti – pubblici come privati – e dei pensionati, compresi i titolari di una pensione di reversibilità. La tredicesima rientra a pieno titolo nel reddito annuale. Non ne hanno diritto invece i lavoratori autonomi, i parasubordinati e i beneficiari di forme di assistenza sul tipo dell’assegno sociale.
Esiste anche la quattordicesimo mensilità: un’altra somma aggiuntiva erogata in busta paga tra giugno e luglio. La quattordicesima però non è un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori. Tutto dipende dal CCNL di riferimento. Possono beneficiarne soltanto i dipendenti di determinati settori e i pensionati almeno 64enni e a basso reddito.

In sostanza, la tredicesima è obbligatoria e universale per lavoratori dipendenti e pensionati. Invece la quattordicesima ha natura selettiva e subordinata a specifiche condizioni contrattuali e reddituali. Sia la tredicesima che la quattordicesima sono tassate. Soltanto nel caso della quattordicesima sono previste eccezioni per i pensionati. Ma cosa succede se un lavoratore dipendente si licenzia prima di ricevere la quattordicesima? Perde il diritto a ricevere questa mensilità aggiuntiva?
Quattordicesima, si perde in caso di licenziamento?
A poche settimane dall’accredito in busta paga della quattordicesima, il lavoratore che ne ha diritto può a giusto titolo chiedersi se dimettendosi prima di ricevere la busta paga con la mensilità aggiuntiva di giugno-luglio non c’è il rischio di perdere, appunto, la quattordicesima. Come stanno le cose?
A fare chiarezza ha pensato un commercialista molto noto sui social: Giorgio Infantino. Chi ha paura di perdere la quattordicesima in caso di dimissioni può dormire sonni tranquilli. In alcun modo chi si licenzia perde il diritto alla quattordicesima. Come spiega in maniera molto chiara Infantino, tutto dipende dal numero dei ratei di quattordicesima maturati nel corso dell’anno lavorativo.
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Poniamo il caso, spiega il commercialista, che il dipendente lavori da oltre un anno con la stessa azienda e che decida di dimettersi a giugno. Perde forse il diritto a ricevere la quattordicesima? Per nulla. Avendo maturato ogni mese i ratei di quattordicesima fino al momento delle dimissioni, questi ultimi gli verranno liquidati nell’ultima busta paga. Ma non solo: oltre ai ratei della quattordicesima il lavoratore dimissionario riceverà anche quelli della tredicesima prevista per il periodo di Natale.
Chiaramente gli importi della tredicesima e della quattordicesima saranno più bassi nel caso in cui ratei mensili maturati – corrispondenti ai mesi lavorati durante l’anno – risultassero inferiori a quelli previsti per la maturazione delle due mensilità extra nella loro integralità. Sarà comunque assicurata, ad ogni modo, la porzione di tredicesima e quattordicesima maturata. Ancora una volta: chi si licenzia non perde il diritto alla quattordicesima.