La vendita di abiti usati online – ma anche di scarpe o altri oggetti – negli ultimi anni è diventata una pratica comune per moltissimi italiani. Il mercato degli abiti di seconda mano è esploso grazie alla presenza di piattaforme come eBay, Vinted, Wallapop o Subito. Un’indagine di Confesercenti riferita al 2024 stima un giro d’affari che supera ormai i 6 miliardi di euro.
Oltre metà degli italiani (il 56% degli intervistati) ha dichiarato di aver usato, l’anno scorso, le piattaforme online di vendita di prodotti usati per i propri acquisti nel campo della moda. Quasi un intervistato su cinque (19%) se ne serve sempre o spesso. Chi vende abiti online però deve fare attenzione. Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito un principio chiaro.

Sì, perché un conto è acquistare abiti di seconda mano in rete, un altro è venderli. Secondo i giudici della Suprema Corte, quando le vendite assumono un carattere regolare e diventano numerose non si può più parlare di un’attività saltuaria. Dunque la vendita di vestiti usati online non si può più considerare un modo per monetizzare col decluttering o per passare il tempo.
Quando a vendere abiti di seconda mano sul web si rischiano guai col fisco
Con la sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025 la Cassazione ha stabilito che i venditori che effettuano un numero significativo di vendite online esercitano di fatto un’attività d’impresa anche se non hanno un negozio fisico o una struttura organizzata alle spalle. A contare, per i giudici, non sono tanto il luogo o le modalità della vendita quanto l’abitualità.
Anche in mancanza di dipendenti o di un magazzino, una numerosa e continuativa serie di vendite rappresenta a tutti gli effetti un’attività commerciale. I giudici hanno affrontato il caso di un contribuente che in due anni aveva effettuato più di 1.600 vendite. Un volume d’affari che bastava a considerarlo un imprenditore, con tutti gli obblighi del caso.

Un imprenditore, come si sa, è tenuto ad avere una partita IVA, a tenere la contabilità, versare l’IVA, dichiarare i redditi d’impresa. In questi casi l’Agenzia delle Entrate può ricostruire i ricavi non dichiarati attraverso i movimenti sul conto corrente e i dati forniti dalle piattaforme di e-commerce, chiamate a segnalare automaticamente gli utenti che superano certi limiti.
La segnalazione scatta in automatico quando il fatturato annuo supera i 1.000 euro e in un anno vengono venduti almeno cinque oggetti. Dal 1° gennaio 2023 le piattaforme digitali hanno l’obbligo di raccogliere e comunicare i dati dei venditori che in un anno effettuano oltre 30 operazioni o incassano più di 2.000 euro. In questi casi possono scattare gli accertamenti fiscali.
Chi supera questi limiti può essere considerato non un venditore occasionale ma un vero e proprio rivenditore professionale obbligato a emettere fattura e a versare le imposte come ogni commerciante. Quando guadagni e frequenza delle vendite online aumentano bisogna regolarizzare la propria posizione col fisco per non incorrere in accertamenti e sanzioni.

