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Pubblicità occulta sui social, l’Antitrust contro gli influencer italiani

Il Garante ha indirizzato ai vip delle lettere per obbligarli al rispetto del Codice del Consumo

25 Luglio 2017
antitrust contro gli influencer italiani

antitrust contro gli influencer italianiROMA – Fedez, Chiara Ferragni, Anna Tatangelo e Belen Rodriguez. Sono rivolte a loro e a tutti gli influencer italiani le lettere del Garante della Concorrenza e dei consumatori (l’Antitrust) in cui si precisa l’obbligo di segnalare eventuali sponsorizzazioni di cui sono portatori. Sponsorizzazioni mostrate sui social e che hanno più l’aspetto di pubblicità occulte.

L’Antitrust contro gli influencer italiani: rispettare il Codice del Consumo

Il pubblico, secondo quanto scrive l’Antitrust, deve sapere che questi artisti hanno in essere una sponsorizzazione a pagamento oppure che ricevono vestiti in regalo segnalandone in cambio la marca. Insomma, nulla da dire su contratti firmati con le marche più disparate, è solo necessario scrivere apertamente la natura della foto pubblicata. Questo perché i post di certi influencer possono condizionare le decisioni di acquisto dei giovani e dei giovanissimi quando mostrano approvazione per una gonna, un paio di scarpe o un occhiali firmati. Le lettere, che hanno la forma di moral suasion, ovvero di segnalazione amichevole, vogliono ricordare agli artisti di porre più attenzione al rispetto del Codice del Consumo.

L’Antitrust contro gli influencer italiani: necessario l’utilizzo degli hashtag

Per aiutarli allora l’Antitrust ha deciso di definire linee guida che gli influencer possono seguire. Tra queste la necessità dell’utilizzo di hashtag specifici. #Sponsorizzato, #advertising o #inserzioneapagamento. #Prodottofornitoda nel caso di oggetti ricevuti in regalo. Sono queste alcune delle opzioni che i vip possono scegliere per segnalare i post che contengono pubblicità.

L’Antitrust, così, “sollecita tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel fenomeno a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo, fornendo adeguate indicazioni atte a rivelare la reale natura del messaggio, laddove esso derivi da un rapporto di committenza e abbia una finalità commerciale”.

2017-07-25T10:47:21+02:00