
L’Art. 33 (Modifiche agli articoli 186 e 187 Codice strada e introduzione 186 bis) apporta alcune importanti modifiche all’ art.186 del codice della strada ed introduce l’art. 186 bis (Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attivita’ di trasporto di persone o di cose).
In particolare:
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 gr/l per i minori di 18 anni sorpresi alla guida di un motorino o minicar
il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l
il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 gr/l per alcune categorie di conducenti: per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni e per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate:
sanzione amministrativa da 155 a 624 euro
In aggiunta alla sanzione prevista qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gr/l:
sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 gr/l:
sanzione amministrativa da 800 a 3.200 euro
l’arresto fino da tre mesi ad un anno
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l:
sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro
l’arresto da sei mesi ad un anno
sospensione della patente di guida da uno a due anni
se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.