Fino al 2014 si poteva detrarre una parte della spesa sostenuta per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale compreso nell’assicurazione obbligatoria dell’auto. Dal 2015 tuttavia questa possibilità è stata eliminata. Molti contribuenti pertanto non prendono più i n considerazione il fatto di dedurre la polizza auto dalle imposte.
Malgrado tutto, però, in alcuni casi e a determinate condizioni è ancora possibile usufruire di una detrazione sull’assicurazione auto. La detrazione non si riferisce alla polizza RC di auto di base – imposta per legge – ma ad alcune voci accessorie che possono essere comprese nell’assicurazione. Insomma: non tutti i costi assicurativi sono detraibili.

La legge permette di applicare la detrazione del 19% soltanto ad alcuni tipi di polizze e in circostanze specifiche. Non tutte le spese per l’assicurazione della macchina possono essere portate in detrazione nel modello 730/2025 o nel modello Redditi. Ecco invece quali costi dell’assicurazione sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Assicurazione auto, ecco cosa si può detrarre dal 730
È possibile detrarre le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, ma soltanto se la polizza è stata stipulata o rinnovata prima del 2001. Stesso discorso per i contratti di assicurazione contro il rischio morte o invalidità, a condizione che siano stati stipulati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2000. Sono detraibili, infine, le assicurazioni contro il rischio di invalidità, menomazioni e non autosufficienza, specialmente quelle relative alle difficoltà nel compiere atti quotidiani.
Come anticipato, non è detraibile invece la polizza RC auto obbligatoria. Non si può dunque detrarre dalla dichiarazione dei redditi il costo della polizza di responsabilità civile, obbligatoria per ogni proprietario di veicoli. Se però la polizza dovesse essere arricchita con coperture accessorie, come ad esempio quelle per infortuni e vita, ecco che queste voci potrebbero essere portate in detrazione (ma non, ribadiamo, l’intero importo della polizza).

Esistono poi dei limiti massimi agli importi detraibili al 19% per le coperture accessorie. Per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni il tetto massimo è pari a 760 euro per polizze stipulate o rinnovate prima del 2001, mentre per quanto riguarda le assicurazioni contro il rischio di invalidità, menomazioni o non autosufficienza la soglia arriva fino a un massimo di 1.291,14 euro per polizze stipulate a partire dal 2001, in caso di invalidità permanente che impedisca di compiere i normali atti quotidiani.
Per ottenere il rimborso occorre poi che la persona che ha stipulato la polizza sia anche quella assicurata. La detrazione è applicabile anche nel caso in cui la polizza sia stata sottoscritta per un familiare a carico. Inoltre la polizza assicurativa deve coprire il rischio per il quale è prevista la detrazione fiscale.