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Erba legale: tutto quello che dovete sapere

Da qualche mese a Roma hanno aperto dei cannabis shop dove si vende erba legale

ROMA – Da qualche mese a Roma è possibile andare in tabaccheria e nei cannabis shop per comprare l’erba legale.
Cos’è l’erba legale?
In pratica è come l’erba ILLEGALE, ma senza thc, o meglio con una quantità di thc al di sotto del limite di legge di 0,6.

CANNABIS LIGHT LEGALE, MA SOLO PER USO TECNICO

Oltre ai soliti marsupi degli Intillimani in canapa andina, ai semi da ‘collezione’, i volantini e i grinder fluorescenti, nei cannabis shop c’è una quantità di prodotti a base di cannabidiolo, cbd, da riempire un granaio egizio. Dalle gomme da masticare al latte, passando per il collirio, la birra, il gelato, i cerotti, i liquidi per le sigarette elettroniche e le farine. Però vi avverto, è inutile che giriate in cerca di qualcosa che vi faccia dimenticare il dramma dell’esistenza: non troverete niente che travalichi lo 0.6, il limite oltre cui la molecola del thc non viene più tollerata.

Eppure, piaccia o no, la marijuana light ha trovato un grande mercato ad aspettarla in Italia, un mercato da circa 40 milioni di euro. In principio fu l’Easy Joint che ebbe la brillante idea di vendere, alla modica cifra di 17 euro al barattolo, gli scarti delle infiorescenze femminili della varietà di canapa sativa a uso industriale. Naturalmente, varietà già presenti nell’elenco ufficiale delle sementi coltivabili in Italia e quindi con un livello di thc che non contrasta con la legge sugli stupefacenti (DPR 309/90).

Dall’Eletta campana in barattolo da 10 gr la qualità si è evoluta insieme al numero di varietà, fino a raggiungere un livello talmente sofisticato che l’unica differenza dovrebbe essere solo nella percentuale di thc.

Ma è davvero così?

Per avere una risposta quantomeno sarebbe necessario aver fumato almeno una buona parte delle numerose varietà di erba legale in commercio, ma non si potrebbe fare con rapidità, oltre a non essere una mossa saggia. Per almeno due motivi

Anche perché:

  • I prezzi sono mediamente molto alti per qualità di cannabis che, per quanto simili, non assomigliano, anche da un punto di vista estetico, a quella di un qualunque dispensario californiano;
  • Nonostante ne capisca il fondamentale ruolo di step intermedio in questo difficile processo culturale, ancora più complesso in questo Paese, non mi sono mai piaciute le versioni free, sugar free, alcool free etc… ma poi voi lo sostituireste mai un bel porto invecchiato con uno invecchiato uguale, stessa marca, magari anche simile nell’odore e nel gusto, ma analcolico?

Oltre al fatto che la normativa è una follia. Questa cannabis che chiamiamo legale, in realtà è illegale se viene fumata. L’uso che bisogna farne è indicato sui barattoli: “Uso tecnico”, ma ancora in pochi hanno capito di cosa si tratta.

CANNABIS TERAPEUTICA

Erba legale, ma non medica. Per quella medica, che può contenere anche alte percentuali di thc, serve sempre e solo la ricetta medica non ripetibile. Si tratta della ricetta ‘bianca’ redatta da un medico iscritto all’Ordine dei medici italiani secondo le modalità previste dalla legge Di Bella (Legge 94/98). Oltre ai dati necessari, il medico prescriverà la sostanza, per esempio cannabis flos 19%/22% thc – 50 mg, indicherà il marchio di cannabis, Bedrocan, Bediol, Bedica, FM2, la modalità di assunzione, cartine, filtri, bustine, soluzione oleosa, capsule apribili per tisana, tintura, collirio, e il numero di dosi o la quantità.

Viene prodotto dall’Istituto farmaceutico militare di Firenze, consiste in una sola varietà, chiamata Fm2, Fm sta per ‘farmaceutico militare’ e 2 indica il numero dei principali cannabinoidi contenuti, il thc ed il cbd in infiorescenze essiccate e triturate il prezzo di acquisto, il prezzo è di 8,39 euro al grammo per farmacie e ospedali. Qualitativamente è simile per composizione al Bediol olandese: il thc dovrebbe essere presente in percentuali tra il 5 e l’8 per cento mentre il cbd tra il 7,5 ed il 12 per cento. Legale sì, ma con alcune limitazioni. Infatti la cannabis a carico del Sistema Sanitario Regionale è prescrivibile solo quando le terapie convenzionali o standard sono inefficaci e ‘per le sole indicazioni terapeutiche che la Regione ha accreditato come riconosciute’.

Ad oggi, gli utilizzi riconosciuti dal DM 9/11/2015 per la prescrizione gratuita sono: sclerosi multipla, dolore oncologico e cronico, cachessia, vomito e inappetenza da chemioterapici, glaucoma, sindrome di Tourette.
Per la cannabis terapeutica recentemente sono stati stanziati 2,3 milioni di euro, come fondo per potenziare la produzione. Questo nell’ottica di evitare l’importazione del prodotto da altri stati dell’Unione europea e soddisfare il fabbisogno nazionale di cannabis terapeutica che, secondo le stime, sarebbe di 350 chilogrammi l’anno.

CANNABIS AD USO RICREATIVO

Qualche tentativo è stato fatto, di recente, per quanto riguarda la legalizzazione della cannabis ad uso ricreativo. Due le principali proposte sottoposte all’esame delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera: il ddl dell’intergruppo parlamentare del 2013 e la legge di iniziativa popolare del novembre 2016. Molti i punti in comune: la libera coltivazione ad uso personale di cannabis fino a 5 piante di sesso femminile, previa autorizzazione, e l’abolizione delle sanzioni per uso e detenzione. Detenzione consentita alle sole persone maggiorenni nella misura di 5 grammi, che potranno diventare 15 per la detenzione in domicilio privato.

In un passaggio si prevedevano anche: il monopolio di Stato sui prodotti derivati dalla canapa e la loro vendita e il diritto di associarsi in ‘cannabis social club’ senza fini di lucro, fino a un massimo di 100 componenti per un massimo di 5 piante a testa. Simili nei contenuti, identiche nel finale. Tutte e due le proposte sono arenate alla fine del 2017, il ddl Della Vedova dopo esser stato spacchettato, dividendo la parte relativa all’uso terapeutico da quello ricreativo, e aver subito più di 1000 emendamenti, è stato approvato solo in alcune delle sue parti, relative all’uso terapeutico. In pratica nessuna novità è stata introdotta, ma si è deciso solamente di normare la situazione già esistente.

Un tema scomparso anche dai programmi elettorali, tranne per +Europa. Anche se, ad esempio, sui social Pippo Civati, Liberi e Uguali, si è detto a favore della legalizzazione.

LA NORMATIVA

Per i coltivatori

Ma allora si può coltivare? Sì, ma quella legale e seguendo due obblighi:

  • Obbligo di conservare il cartellino, con le indicazioni riguardanti specie e tipologia dei semi acquistati per un periodo di almeno 12 mesi, questo vuol dire avere sempre a portata di mano il cartellino relativo alla pianta coltivata, per dimostrarne l’appartenenza ad uno dei generi ammessi dalla legge 309/90.
  • Obbligo di conservare la ricevuta di acquisto dei semi per un periodo di almeno 12 mesi, quindi, qualora tu decida di coltivare varietà legali di cannabis in casa, dovrai sempre tenere a portata di mano la fattura di acquisto dei semi, in modo che attesti così la fornitura da parte di un venditore autorizzato.

I responsabili dei controlli sono il corpo forestale e tutti gli organi di polizia giudiziaria che possono predisporre le analisi di campioni delle piante, secondo un preciso metodo ed in presenza del coltivatore, al quale dovrà essere lasciato un campione in contraddittorio. Qualora i test del campione prelevato confermassero la provenienza dei semi legali, ma con un’eccessiva percentuale di tic, oltre la soglia dello 0,6%, può essere anche disposto il sequestro o la totale distruzione della coltivazione. Viene però esclusa ogni responsabilità giuridica a carico del coltivatore. Per tale reato si rischiano dai 2 ai 6 anni di carcere.

Per chi spaccia

Lo spaccio di droga è un reato penale. Il nostro ordinamento punisce con la pena della reclusione e della multa chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa ovvero spedisce in transito, consegna per qualunque finalità o detiene per la vendita sostanze stupefacenti o psicotrope.

  • Dagli 8 ai 20 anni, con la multa, nel caso di droghe pesanti;
  • Dai 2 ai 6 anni, con la multa, nel caso di droghe leggere;

Oltre alle sanzioni amministrative:

  • sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla fino a tre anni;
  • sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  • sospensione del passaporto e di altro documento assimilabile o divieto di conseguirli;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se è cittadino extracomunitario.

Per i consumatori

Dati recenti, contenuti nel rapporto europeo sulle droghe dell’Emcdda, European monitoring centre for drugs and drug addiction, stimano che il 31,9% degli adulti del nostro Paese di età compresa tra i 15 e i 64 anni hanno provato la cannabis almeno una volta nella vita. Siamo terzi in Europa dopo i francesi e i danesi, seguiti dagli spagnoli, tanto per dirne una: l’Olanda, dove la cannabis non è legale, ma tollerata (la parola esatta è gedoogbeleid, ma se la scrivevo non si capiva niente), è ultima in questa speciale classifica.

Ma cosa rischia questo esercito di fumatori?

L’acquisto di droga non costituisce reato, ma solo un illecito amministrativo, se è per uso esclusivamente personale.

Il problema è che la normativa non definisce in maniera chiara e univoca il concetto di uso personale, la legge si limita solo a predisporre una serie di criteri-guida di natura indiziaria, demandando poi al magistrato giudicante di individuare se, nel caso specifico, il suddetto uso sussista o meno.

I criteri sono essenzialmente tre:

  • la quantità della sostanza, se inferiore o superiore ai limiti massimi fissati nelle apposite tabelle ministeriali;
  • le modalità di presentazione della stessa;
  • ogni altra circostanza in qualche modo considerata significativa, come il rinvenimento di bilancini di precisione, sostanze da taglio o altro materiale utilizzabile per il confezionamento delle dosi;

Come viene stabilita la quantità massima detenibile per sancire l’uso personale e lo spaccio?

Con un decreto del Ministero della Salute dell’aprile 2006 si è stabilito la quantità massima detenibile grazie ad un moltiplicatore variabile e la D.M.S, cioè la dose media singola. La D.M.S è la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente, individuata da una commissione di esperti e tossicologi. Il moltiplicatore in pratica è un numero variabile stabilito dalla Politica, ma nella forma viene presentato attraverso questa elegante formula in stile Amici miei: “Il fattore moltiplicativo tiene conto delle caratteristiche e degli effetti di ciascuna classe di sostanze e, in particolare, del grado di alterazione comportamentale, dello scadimento delle capacità psico-motorie nell’esecuzione di compiti complessi di interazione uomo-macchina (lavoro e guida) e dell’intensità del condiziona-mento psico-fisico indotti dalle diverse sostanze stupefacenti”.

Per la cannabis il magic variable number scelto dal legislatore è 20, mentre la dose media singola di principio attivo è di 25 milligrammi, per cui la quantità massima detenibile che ne risulta è di 500 milligrammi, in pratica 5 grammi (10%) che, sempre la tabella, stima in 15-20 dosi o assunzioni.

Giusto per dare un termine di paragone per l’eroina la D.M.S è di 25 mg, il moltiplicatore variabile è 10, la quantità massima detenibile 250 mg, la sostanza lorda 1,7 g (15%), il numero di dosi o assunzioni è 10. Mentre per la cocaina la dose media singola è 150 mg, il moltiplicatore variabile è 5, la quantità massima detenibile è 750 mg, la sostanza lorda 1,6 g (45%), il numero di dosi o assunzioni è 5.

Quanto sono costate le politiche repressive?

“Nei limiti e con le precisazioni fornite, la legalizzazione della cannabis è un approdo logico e coerente del sistema a fronte dei deludenti risultati ottenuti con una politica della criminalizzazione”
Direzione Nazionale Antimafia

La convinzione alla base delle vecchie politiche proibizioniste era che aumentando la repressione e dunque diminuendo la reperibilità delle droghe, i consumatori sarebbero stati portati a non acquistarle. Il mercato della droga però non segue le regole normali di domanda e offerta, come teorizzato da Becker, Murphy e Grossman (2006), la domanda di queste sostanza segue delle dinamiche differenti.

Se infatti è legittimo presumere che un consumatore occasionale possa essere scoraggiato da un aumento della repressione e da un conseguente aumento del prezzo, il consumatore abituale verrà invece spinto ad affrontare un rischio maggiore e a spendere più soldi pur di ottenere la sostanza.

Un’ altra caratteristica di questo mercato è la determinazione del prezzo al dettaglio.
Mentre in un mercato perfettamente concorrenziale il prezzo finale viene fissato in base a precise regole, come i costi di produzione, in questo specifico mercato sono altre le dinamiche che influiscono sul prezzo.

In particolare nel mercato della cannabis, la produzione ha dei costi molto ridotti: la coltivazione e la cura della pianta costano poco, e più si aumentano le quantità coltivate più si abbattono i costi. Ma allora come mai un grammo di marijuana costa, in media, sul mercato nero europeo, all’incirca 10 euro? Caulkins e Reuter (1998), e con loro tanti altri che hanno affrontato l’argomento, attribuiscono al rischio il ruolo chiave nelle determinazione finale del prezzo.

Il rischio più evidente nel caso del mercato di stupefacenti è quello di essere scoperti e arrestati dalle autorità, con conseguenze che variano a seconda di diversi fattori: nazione dell’arresto, tipologia di sostanza, quantità etc etc.

L’altro fattore di rischio è la concreta possibilità di restare feriti o uccisi. In un mercato illegale non esistono entità che garantiscano il corretto svolgimento della transazione, dunque l’unico modo per regolare una irregolarità è il ricorso alla violenza. Il fattore di rischio viene influenzato sia dagli spostamenti della curva di domanda che da quelli della curva dell’offerta, che dipende dalle politiche di repressione.

Infatti all’aumento della domanda il rischio sarebbe ridotto per via della maggior competitività sul mercato e quindi meno possibilità di venire presi. Un aumento dell’offerta al contrario porterebbe a un aumento del prezzo, come conseguenza dell’aumento di agenti criminali interessati alla vendita del bene, con relativo aumento della possibilità di restare feriti o uccisi. Il fattore di rischio dunque fa muovere il prezzo in modo opposto a quello tradizionale: cresce con l’aumentare dell’offerta, diminuisce all’aumentare della domanda.

Dunque la repressione proibizionista non funziona. L’unica via percorribile sembra essere quella della legalizzazione. E anche in questo caso, guardando oltre oceano. È possibile prevedere che alla legalizzazione non segua un aumento dei consumi, si è assistito anzi all’effetto collaterale positivo di una riduzione del consumo di alcool. In Italia in modo particolare, legalizzare significherebbe togliere alla criminalità organizzata un mercato da miliardi di euro.

Insomma, la logica e l’esperienza degli altri Paesi sembrerebbero suggerire che la strada da percorrere per controllare la droga sia quella opposta a quella seguita fino ad ora.
Non reprimere, ma legalizzare, non ignorare, ma controllare.
Si tratta di un cambiamento radicale, resta da vedere se si troveranno politici pronti a farsi carico di questa idea, così impopolare eppure apparentemente vincente.

2018-03-13T15:50:01+01:00